Ci prendiamo cura delle persone

Per noi la vita umana è al primo posto. Per questo ti aiutiamo a proteggere il tuo team grazie a un documento completamente personalizzato, che tiene conto dei reali rischi della tua impresa.
Ci piace pensare al DVR come al primo tassello per un buon sistema di prevenzione e protezione dell’azienda.
Un documento vivo, che guida le attività quotidiane implementando tutti gli accorgimenti che garantiscono sicurezza e salute dei lavoratori.
Nella cura delle persone ci impegniamo a tutelare anche il datore di lavoro. Il nostro DVR si discosta da documenti generici e pronti in 24 ore, che non garantiscono una reale difesa da pesanti sanzioni amministrative in sede d’ispezione.

A chi è rivolto il nostro DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per i titolari di impresa che hanno anche un solo dipendente.

In Facile81 predisponiamo il DVR per qualsiasi settore e dimensione, come:
Bar e ristoranti
Uffici
Negozi
Centri estetici e parrucchieri
Imprese edili ed impiantistiche
Falegnamerie e laboratori
Studi dentistici e sanitari
Officine meccanici e centri auto specializzati
Associazioni e centri sportivi

Che tu sia titolare di un ristorante o di un’impresa edile, studieremo un documento specifico per la tua attività.

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Domande frequenti

Trova risposte chiare alle domande più ricorrenti!

Il DVR è un documento volto a garantire sicurezza sul lavoro, prevenendo infortuni o malattie professionali. Viene redatto al completamento della valutazione dei singoli rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nelle attività lavorative e produttive dell’organizzazione. In questo documento sono contenute: le misure organizzative che si intendono adottare perla protezione dei lavoratori, il programma di attuazione di tali misure e infine, le metriche di monitoraggio e miglioramento da tenere in considerazione.

L’elaborazione del DVR ricade tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro (art.17 del D.Lgs.81/08 e smi). Tuttavia, in fase di valutazione dei rischi e di elaborazione del documento, il datore di lavoratore può affiancarsi a:

  • Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per le valutazioni e la pianificazione di tutte le misure di protezione e prevenzione
  • Medico competente (MC) per la valutazione dei rischi specifici relativi alla salute dei lavoratori
  • Tecnici specializzati per la valutazione di rischi specifici rilevabili mediante analisi, campionamenti e misurazioni

Il DVR va redatto entro 90 giorni consecutivi dall’inizio delle attività lavorative o produttive. In caso di mancata compilazione entro il termine di 90 giorni, gli organi di controllo possono predisporre pesanti sanzioni nei confronti del Datore di Lavoro e la sospensione dell’attività di impresa.

Alcune scuole di pensiero indicano che il DVR deve essere soggetto ad aggiornamento periodico con cadenza annuale o biennale. In realtà, la normativa non indica una vera e propria scadenza temporale come avviene per alcuni allegati di valutazione specifica. IL DVR deve essere aggiornato in occasione di modifiche sostanziali, quali ad esempio:

  • Infortuni significativi che mostrano l’inefficienza delle misure adottate
  • Modifica di processi e tecniche produttive
  • Modifiche dell’organizzazione e delle figure coinvolte
  • Quando i risultati della sorveglianza sanitaria del medico competente ne evidenziano la necessità.

Il DVR deve avere data certa per dimostrare che sia stato elaborato in uno specifico momento temporale. Le modalità valide per apporre data certa sul DVR sono:

  • Sottoscrizione congiunta da parte del datore di lavoro (DL), del responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) e del medico competente (MC)
  • Invio del DVR in formato PDF tramite PEC (posta elettronica certificata)
  • Data certa digitale tramite marca temporale
  • Autentica del notaio che provvede ad effettuare una copia conforme del DVR con apposizione della data certa e della propria firma accompagnato da un verbale di deposito

L’obbligo di compilare il DVR spetta al datore di lavoro. Quest’ultimo può affiancarsi a tecnici specializzati come noi. In questo caso, il Documento di Valutazione dei Rischi viene rilasciato dopo una attenta analisi dei rischi e la valutazione delle misure volte a contrastarli.

Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende che hanno in organico almeno un dipendente, inclusi soci lavoratori, collaboratori o lavoratori dipendenti, stagisti e lavoratori in alternanza scuola-lavoro. La mancata valutazione dei rischi può comportare pesanti sanzioni amministrative e la sospensione delle attività lavorative.

Per essere valido, il DVR necessita della firma del datore di lavoro (DL) come unico garante della sicurezza dei lavoratori (art. 17 D.lgs. 81/08). Inoltre, il documento deve essere sottoscritto da:

  • Responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP) che deve assistere il datore di lavoratore nella valutazione dei rischi (art. 33)
  • Medico competente per lo stesso obbligo del RSPP (art. 25)
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che deve essere consultato in fase di stesura del DVR (art. 50)

Il DVR deve essere conservato in formato cartaceo o digitale, presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. La mancata custodia nell’unità produttiva può comportare pesanti sanzioni pecuniarie da parte degli organi di controllo.

Per essere valido, il DVR deve contenere:

  • Descrizione dell’azienda, indirizzi di tutte le sedi e tutte le attività principali e secondarie
  • Nominativi e ruoli delle figure coinvolte nella sicurezza (DL, RSPP, RLS, MC e addetti alle emergenze)
  • Individuazione e struttura di tutti i luoghi di lavoro
  • Elenco attività rischiose che richiedono formazione e addestramento specifico
  • Individuazione dei rischi per la salute e la sicurezza e la loro singola valutazione
  • Identificazione di tutte le misure di prevenzione e protezione adottate
  • Individuazione e identificazione di tutti i lavoratori esposti a rischi specifici per cui devono essere forniti formazione, informazione e addestramento adeguati
  • Individuazione delle procedure di monitoraggio e controllo ritenute idonee per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e individuazione delle figure preposte all’esecuzione di tali verifiche

Se presenti, il DVR deve essere accompagnato anche dagli allegati sulla valutazione dei rischi specifici richiamati dal D.Lgs. 81/08: Stress Lavoro Correlato, Esposizione a videoterminali, Vibrazioni, Rumore, ROA (non coerenti – laser – operazioni di saldatura), Campi Elettromagnetici, Radiazioni Ottiche Naturali, Chimico, Agenti cancerogeni e mutageni, Incendio, Amianto, Scariche atmosferiche, Agenti biologici, Radon, Microclima, Carichi (sollevamento e trasporto – traino e spinta – elevata frequenza), Posture Incongrue, Atmosfere Esplosive e Legionella.

Infine, nel caso in cui l’impresa esegua delle attività esterne all’azienda come le attività di cantiere o di delivery o di servizi, il DVR dovrà essere completato da un allegato che analizzi le attività eseguite esternamente alla sede.

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